Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

        1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.